come affrontarla al meglio
Restano fuori dall’obbligo esclusivamente i soggetti “minori”, ovvero i passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del d.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n.111 (contribuenti minimi) e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, comma da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190″ (contribuenti forfettari)
Tutto ciò, in parole povere, significa che a partire dal 1° gennaio 2019 le fatture che siamo abituati a conoscere, ovvere quelle messe in formato cartaceo (o analogico), oppure in ofrmato elettronico “libero da vincoli” (come nel caso di fattura emessa in pdf ed inviata sulla posta elettronica ordinaria del destinatario) sono destinate a scomparire.
Definizioni ed elementi essenziali
Per definire in maniera il più semplice possibile una fattura elettronica (fte) dobbiamo partire a monte, ovvero dalla definizione di fattura. La fattura, come sappiamo, è quel documento fiscale che deve essere rilasciato per certificare l’avvenuta cessione di un bene o l’effettuazione di una prestazione di servizi. Da un punto di vista fiscale, le regole che sottendono all’emissione di una fattura sono rinvedibili nell’art. 21 del D.P.R. 633/1972.
Senza questi addentrarsi in disquisizioni di carattere fiscale, che esulano dalle finalità della presente trattazione, è importante richiamare il comma 2 del suddettto art. 21, che regola il contenuto minimo della fattura:
La fattura contiene le seguenti indicazioni:
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nochè ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, del soggetto cessionario committente, del rappresentante fiscale nonchè ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, numero di identifcazion IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, comma 1, n.2;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se tratasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, del cessionario o committente ovvero da un terzo.
CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica, come abbiamo visto, contiene tutti i dati giù compresi in una qualsiasi fattura analogica. Ciò che differenzia e qualifica una fattura elettronica rispetto ad una fattura analogica, è il modo in cui la fattura stessa è formata e le sue modalità di recapito.
La fattura elettronica, ha la caratteristica di essere generata, secondo uno schema prestabilito dalle norme, il così detto: tracciato telematico.
Il tracciato telematico, prevede che determinati campi devono essere obbligatoriamente compilati, secondo una struttura determinata e prestabilita. Il file della fattura elettronica avrà quindi come estensione XML, pertanto per produrlo sarà necessario utilizzare un software.
Altra grande novità derivante dall’introduzione della fatturazione elettronica, è la modalità di trasmissione. La fattura (ovvero il file XML) non viene spedito direttamente al destinataro, bensì deve essere trasmessa allo SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate). Sarà pertanto lo SDI a recapitare la fattura al destinatario, e, lo farò solo dopo avere verificato, che la fattura abbia la struttura telematica idonea.
ASPETTI FISCALI
Per quanto riguarda l’aspetto passivo, è importante avere chiare le regole che stabiliscono quando una fattura si intende come “ricevuta” in termini fiscali, poichè solo a partire da tale data la fattura può essere contabilizzata e considerata nell’ambito della liquidazione IVA di periodo.
A tal fine valgono i seguenti principi:
ricezione su pec: vale la data del messaggio di posta certificata tramite il quale viene ricevuta la fattura elettronica;
ricezione su canale telematico: vale la data di avvenuta consegna del file sul canale dedicato precedentemente attivato e accreditato.
In caso di problemi di ricezione, la fattura passiva non perviene nè sulla PEC né sul canale dedicato. Il sistema di interscambio effettua tentativi di recapito, dopo di chè notifica al soggetto emittente la fattura l’avviso di mancato recapito, ed il fornitore stesso avvisa il proprio cliente della circostanza e del fatto che la fattura è disponibile nella sua area del sito dell’Agenzia delle Entrate.
In questo caso, quale data di avveuta ricezione, sarà rilevante il momento in cui la fattura sarà consultata nella suddetta area riservata.